»Ti trovi in: Homepage | La Normativa | Normativa Nazionale Italiana | Dettaglio Normativa

Dettaglio Normativa

IDNorma: 25
Fonte: Codice civile
Ambito Territoriale di applicazione: Nazionale
Riferimenti Normativi: Parentela, affinità, adozione e affiliazione
Denominazione: Approvato R.D. 16 marzo 1942, n. 262 e successive modifiche
Principale Contenuto: Non possono contrarre matrimonio fra loro:
l) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l´affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l´adottante, l´adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l´adottato e i figli dell´adottante;
9) l´adottato e il coniuge dell´adottante, l´adottante e il coniuge dell´adottato.

Articoli di Interesse: Art. 87
Parole Chiave: matrimonio; parentela e affiliazione;
Note: